Il Sole 24 Ore - Emanuele Reich, Franco Vernassa - Pag. 35 29 Aprile 2025

Credito per imposte estere solo con versamenti definitivi

Per i redditi prodotti all’estero dei soggetti IRES è necessario compilare il quadro CE di Redditi Sc 2025 o, in caso di consolidato fiscale, i quadri NE, NR, NC del modello Cnm. È fondamentale individuare il tipo di reddito estero e seguire una corretta gestione contabile delle ritenute subite. L’articolo 165 richiede tre condizioni per il credito d’imposta: produzione di un reddito in un Paese estero, concorso al reddito complessivo italiano e pagamento a titolo definitivo delle imposte estere. Le imposte devono essere definitive e irripetibili. Se il reddito concorre parzialmente, anche il credito va ridotto. È consigliato regolare contrattualmente le ritenute con il cliente estero. Il quadro CE si divide in tre sezioni per determinare credito, eccedenze e riepilogo. Le eccedenze d’imposta estera possono essere riportate a nuovo o retroattivamente (carry back/forward) fino a otto anni.