Spese di trasferta tracciabili: non conta il titolare della carta
Dallo scorso 1° gennaio le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti per autoservizi pubblici non di linea devono essere tracciate. In caso contrario scatta l’indeducibilità del costo in capo all’impresa datore di lavoro e la tassazione per il dipendente in quanto considerata ‘retribuzione’. I movimenti in contanti riferiti ai rimborsi in questione saranno, perciò, penalizzati due volte. A disporlo le nuove regole previste nel comma 5 dell’articolo 51, in tema di tassazione del lavoro dipendente, e nel comma 3-bis dell’articolo 95 del Tuir, per le imprese, come modificati dalla legge di Bilancio 2025. Per i rimborsi di spese di trasporto l’obbligo di tracciabilità dovrebbe riguardare sia le trasferte al di fuori che quelle all’interno del Comune dove si trova la sede di lavoro. Per le spese di vitto e alloggio, invece, il nuovo obbligo di tracciabilità vale solo in caso di rimborso per trasferte del dipendente fuori dal territorio comunale sede di lavoro.