24 Aprile 2025

PIR ‘fai da te’ – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant

Con la risoluzione n. 28/E del 10 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR) ‘fai da te’ è possibile valorizzare gli investimenti qualificati anche se operati tramite Oicr non PIR compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che si rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR. 

Questo approccio intende favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente l’approvvigionamento mediante il canale bancario. 

È la risposta al quesito sollevato da una società di gestione del risparmio che ha deciso di offrire alla propria clientela la possibilità di investire in fondi alternativi (‘FIA’), ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la direttiva europea 2011/61/Ue (direttiva AIFM).

La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi da 100 a 114, prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da ‘investimenti qualificati’ operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche di legge. Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità). 

Come anticipato, l’obiettivo è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee che presentano maggiore fabbisogno di risorse finanziarie. 

Negli investimenti ‘fai da te’ il titolare del piano è tenuto a monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. Il titolare del piano che si avvale del criterio del look through deve effettuare un controllo giornaliero degli investimenti posti in essere per il tramite dell’Oicr che investe 

esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR. 

In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati ‘indirettamente’ tramite Oicr estero (PIR compliant e NON PIR compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’Oicr stesso, poiché la ratio sottesa alle suddette modifiche normative consiste nell’ampliare le modalità di investimento indiretto. 

Pertanto, si ritiene che in un PIR ‘fai da te’ sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite Oicr NON PIR compliant utilizzando il criterio del look through.

Nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per l’investimento in Oicr NON PIR compliant operato nell’ambito di un PIR ‘fai da te’ al fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all’organismo medesimo.