Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione
Per un lavoratore di prima occupazione dal 2019, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252 del 2005, va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dal 2019, ovvero dall’anno di prima occupazione in cui l’istante risulta iscritto a una forma di previdenza complementare, non rilevando i precedenti anni di iscrizione al fondo durante i quali l’iscrizione è stata alimentata dai versamenti contributivi effettuati dai genitori in favore del figlio.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025.
L’istante ha precisato che, ancora minorenne, nell’agosto 2009 è stato iscritto, per la prima volta, alla previdenza complementare da parte dei suoi genitori che hanno dedotto i relativi contributi fino all’anno di imposta 2018.
La prima occupazione del contribuente è stata a luglio 2019 e sempre dal 2019 ha contribuito personalmente al fondo di previdenza complementare fino al 2023 deducendo gli accantonamenti per questi cinque anni.
Nell’agosto 2021 dichiara di aver aderito a un fondo negoziale, trasferendo l’intero montante del fondo di previdenza complementare a cui è stato iscritto per la prima volta nel 2009.
L’istante vuole sapere se per chi è stato iscritto dai genitori a forme di previdenza complementare, i primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall’anno d’imposta dell’inizio della prima occupazione, ovvero dal 2019, e se possa usufruire del plafond per la deduzione ‘extra’ dei contributi rispetto al limite annuo di 5.164,57 euro, previsto dall’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252/2005, a prescindere dalle deduzioni effettuate dai suoi genitori.
L’Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo al primo quesito: l’ulteriore plafond di deducibilità si calcola sul quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione del lavoratore (ovvero dal 2019), a nulla rilevando che l’iscrizione alla previdenza integrativa sia precedente (quella posta in essere dai genitori).
In merito alla seconda questione formulata l’Agenzia chiarisce che, nel calcolo dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi fatto dai genitori e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni dal 2009 al 2018, non sussistendo nello stesso arco temporale anche il presupposto della condizione di ‘lavoratore di prima occupazione’.
Alla luce di quanto esposto il soggetto istanze potrà utilizzare il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione dal 2024 e nei 20 anni successivi.