Bonus Natale – Modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti
L’articolo 2 del decreto legge n. 167/2024 modifica il decreto Omnibus che ha previsto l’erogazione di una indennità di 100 euro, per l’anno 2024, a favore di taluni lavoratori dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle modifiche intervenute.
Le modifiche riguardano, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, estendendone la platea dei beneficiari. È previsto, infatti, che il bonus Natale spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
Per beneficiare del bonus devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:
Il reddito complessivo nel 2024 non deve superare i 28 mila euro;
Il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
L’imposta lorda sui redditi percepiti da lavoratore dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante.
L’indennità in parola è riconosciuta al genitore, lavoratore dipendente, anche in presenza di figlio unico, purché sia fiscalmente a carico. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore a 21 anni che siano fiscalmente a carico.
La novità è rappresentata dal fatto che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore deve avere almeno un figlio, fiscalmente a carico. Contrariamente alla disposizione previgente il decreto legge n. 167/2024 nulla dispone in merito al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altre parole per la spettanza del bonus non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a nucleo familiare monogenitoriale.
Ne deriva che, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, il bonus spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dal fatto che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente o che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus stabilisce che il lavoratore dipendente non ha diritto all’indennità in argomento se il proprio coniuge o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Per ottenere il bonus in esame, alla luce delle novità apportate dal decreto legge n. 167/2024, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità su richiesta del lavoratore che attesta di avervi diritto mediante autocertificazione. Nella domanda deve indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Sempre nella domanda il lavoratore dipendente deve attestare che il coniuge o il convivente non sia beneficiario del bonus.
Chi ha già presentato l’autocertificazione ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus non è tenuto a presentare un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario dell’indennità.
Il lavoratore ha la possibilità di beneficiare del bonus Natale anche nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025.
Naturalmente il beneficio indebito dell’indennità comporta la restituzione dello stesso da parte del lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.