Investment Management Exemption – Istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
Premessa
La legge di Bilancio per l’anno 2023 ha introdotto una presunzione legale in merito alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’attività di investimento svolta a favore della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.
La presunzione legale opera a beneficio delle c.d. ‘strutture di investimento’ andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption, (IME) lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome e per conto della struttura di investimento, a concludere contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
La presunzione in parola non opera per le società di gestione per le quali è sempre possibile riscontrare la presenza di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, anche in questo caso sarà necessario verificare che vi siano tutti i presupposti di fatto e di diritto affinché si configuri una stabile organizzazione in Italia del gestore e dovranno essere attentamente valutati anche i relativi redditi.
Con il provvedimento del 28 febbraio 2024 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Tuir alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 19 novembre 2024, ha fornito istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alla disciplina IME.
Modalità di attuazione della disciplina IME
I soggetti coinvolti nella disciplina IME sono, da un lato, la struttura di investimento costituita dal veicolo di investimento non residente e le sue società controllate non residenti e, dall’altro, il soggetto, residente o non residente, anche operante tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che svolge attività di gestione di investimenti in nome e per conto del veicolo.
Veicolo di investimento non residente e requisiti di indipendenza
Si considerano veicoli di investimento non residenti le entità che:
svolgono l’attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto terzi;
sono soggette a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali tali entità sono istituite;
sono caratterizzate dalla gestione degli investimenti per conto di un numero non limitato di partecipanti.
Le suddette caratteristiche sono idonee a garantire l’indipendenza del veicolo di investimento non residente rispetto agli investitori. Tale indipendenza assicura che gli investimenti operati tramite il veicolo di investimento non residente non siano riconducibili alla management company.
Tale condizione di indipendenza si considera rispettata nelle ipotesi in cui il veicolo di investimento non residente è:
un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato membro della Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni;
un organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in uno Stato o territorio di cui all’art. 11, comma 4, lett. c) Dlgs n. 239/1996;
un ente, residente o localizzato in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’art. 11, comma 4, lett. c) Dlgs n 239/1996, e soggetto a vigilanza prudenziale, che ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata, e nel quale sono rispettate le seguenti condizioni:
nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20%;
il capitale raccolto è gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.
In merito al requisito dell’assoggettamento a vigilanza prudenziale, tale requisito sussiste nelle ipotesi in cui, in riferimento all’organismo di investimento estero o al gestore, l’avvio dell’attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l’esercizio dell’attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori da parte degli organi di vigilanza preposti.
Requisiti di indipendenza del gestore (asset manager)
In relazione all’indipendenza della management company rispetto al veicolo d’investimento la Relazione al Decreto evidenzia che il gestore patrimoniale, soggetto residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento.
I requisiti di indipendenza sono soddisfatti nell’ipotesi in cui:
il gestore o il suoi dipendenti non ricoprano ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate;
il gestore, o i suoi dipendenti o amministratori, non detengano una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente, superiore al 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia di partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento, il carried interest non va considerato integralmente nel periodo di imposta nel quale è stato distribuito ma deve essere ripartito pro quota per la durata dell’investimento. Nel calcolo il contribuente deve riassorbire, nel periodo di imposta in cui avviene la distribuzione, la differenza tra l’entità del carried interest effettivamente distribuito e la soglia massima di carried interest precedentemente computata.
L’asset manager può delegare a soggetti terzi, facenti parte o meno dello stesso gruppo e in possesso di competenze professionali specifiche, lo svolgimento di alcune funzioni connesse alla gestione degli OICR istituiti e gestiti dal gestore delegante in presenza di determinate condizioni. I mandati conferiti non hanno l’effetto di privare il gestore delegante delle proprie funzioni gestorie e di trasferirle in capo al soggetto delegato.
Idoneità della documentazione ai fini dell’applicazione della disciplina IME
La presunzione prevista dalla disciplina IME opera nel caso in cui il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata da documentazione idonea.
La documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea quando consente il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento da parte del Fisco.
Anche ai fini della disciplina IME devono ritenersi applicabili le disposizioni contenute nel Decreto TP e nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.
Ai fini della disciplina IME, la predetta documentazione dovrà fornire, per conseguire la richiesta idoneità, dati e elementi conoscitivi aggiuntivi, se richiesti dalle circostanze del caso, rispetto a quelli necessari ai sensi del Provvedimento del 23 novembre 2020, con le conseguenti ricadute in tema di penalty protection.
Di conseguenza, in sede di controllo si dovrà valutare che la documentazione sia stata predisposta secondo le indicazioni contenute nel Decreto TP e nel predetto Provvedimento del 23 novembre 2020.
Nell’ipotesi in cui l’Agenzia abbia espresso una valutazione positiva della documentazione esibita da parte del contribuente circa l’idoneità ai fini dell’applicazione della disciplina IME, l’eventuale rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento non determinerà il venir meno del safe harbour, così come della penalty protection.
Qualora, invece, la documentazione manchi o sia ritenuta non idonea ai fini della disciplina IME, il contribuente non potrà invocare l’applicazione del safe harbour, con la conseguenza che, qualora vi siano tutti i presupposti di diritto e di fatto e, qualora applicabile, l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la presenza di una stabile organizzazione della struttura di investimento estera.