Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’installazione di impianti GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
Per l’installazione di impianti GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 è previsto un contributo che le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore. Il rimborso è pari all’importo del contributo corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo, recuperando tale importo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, tramite mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola sono contenute nel decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024. Il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese costruttrici o importatrici ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 25 ottobre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7071’ denominato ‘ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024’.
Sempre con la risoluzione n. 52/E/2024 l’Agenzia delle Entrate provvede a ridenominare il codice tributo ‘6903’ come segue: ‘ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del DPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del DPCM 20 maggio 2024’.